È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova lista delle sostanze attive il cui impiego è considerato doping, e tra le novità introdotte dal Decreto 11 giugno 2019 ci sono l’esclusione del Cannabidiolo (Cbd) dalla classe dei cannabinoidi (S8) e l’introduzione di diverse sostanze nella classe S2 (Ormoni peptidici, fattori di crescita) e nella S4 (Modulatori ormonali e metabolici) .La lista “recepisce l’elenco elaborato dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019”, ed è così composta:

  • Sezione 1: classi vietate;
  • Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
  • Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
  • Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
  • Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le novità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2019, in vigore dal 20 settembre.,  riguardando la classe S8, dei cannabinoidi, da cui “è stato esplicitamente escluso il Cannabidiolo CBD”, la classe S2 in cui sono stati inseriti follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548); e la classe S4 in cui sono stati inseriti androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione); 2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfaandrost-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one); antagonisti funzionali dell’activina come i recettori IIB dell’activina defettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell’activina di tipo IIB (ad es. bimagrumab); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); anticorpi neutralizzanti l’activina A; SR9009 (vedi attivatori della proteinchinasi AMP-attivata); proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).

Si ricordano ai colleghi gli obblighi di legge (DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019) sulle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping: i dati riferiti all’anno precedente, vanno trasmessi, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e alle quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi), utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

 IL DECRETO.