Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto 18 giugno 2020 “Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»”.

Il decreto modifica le  tabelle :n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave»,

n. 4 «Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica»,

n. 5 «Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista» e

n. 7 «Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa».

Il Decreto modifica, inoltre l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, lettera l) che viene così sostituita: «l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all’allegato 10 del presente decreto».(Tale allegato non risulta pubblicato nella Gazzetta)

Una copia del Decreto di aggiornamento deve essere conservata, anche in formato elettronico, in farmacia e deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Si ricordano gli aggiornamenti della FU XII :

  • DM del 17 Maggio 2018, che ha aggiornato tutte le 8 Tabelle Farmacopea Italiana esclusa la Tabella 3
  • DM 24 Luglio 2018, che ha aggiornato la Tabella 3
  • DM del 18 giugno 2020 che ha aggiornato le Tabelle 3, 4, 5, 7 e 8
  • 20200713_174-1 Gazzetta del 13 luglio 2020