D.L. 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito in legge dalla L. 3-8-2017 n. 123.

 

 

Riferimenti: D.L. 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per lacrescita economica nel Mezzogiorno”, convertito in legge dalla L. 3-8-2017 n. 123.(Pubblicata nella GU n. 188 del 12.08.2017).

Si informa che, con la Legge n. 123/2017 di conversione del D.L. n. 91/2017, è stata recepita, all’art. 9-bis, la normativa comunitaria sulle “buste di plastica”.

L’intervento del legislatore si è reso necessario per porre fine alla procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea per il mancato recepimento nei termini della direttiva 2015/720 sulla riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero.

La nuova disciplina, inserita nel D. Lgs. n. 152/2006 (TU dell’Ambiente), si applica, dal 1° gennaio 2018, a tutte le buste di plastica, ossia a quelle realizzate con polimeri, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti ovvero richieste ai fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti “sfusi”.

Con specifico riferimento alle farmacie, la tipologia di borse di plastica maggiormente utilizzata è quella per il trasporto di merci e prodotti acquistati (medicinali, cosmetici, parafarmaco, ecc.) fuori dal locale di vendita.

In proposito, la normativa prevede che le borse di plastica devono essere biodegradabili e compostabili(cioè di composizione tale da poter essere conferite nell’umido nella fase di raccolta dei rifiuti) e devono rispondere ai requisiti dello STANDARD UNI EN 13432:2002.

  • opportuno che ciascuna farmacia verifichi la conformità delle buste alla normativa e, di conseguenza, il rispetto dei requisiti di biodegradabilità e compostabilità. Tale controllo può avvenire con qualsiasi modalità, anche attraverso il rilascio da parte dei fornitori di una dichiarazione che ne attesti la rispondenza alle caratteristiche previste dalla legge.

Tra le maggiori novità introdotte, si segnala l’impossibilità di fornire alla clientela le suddette borse di plastica in forma gratuita. La legge precisa, inoltre, che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti, rimettendo tuttavia alle singole farmacie la scelta dell’importo da applicare.

Si fa presente, infine, che la vendita delle borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche previste dalla suddetta normativa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro che potrà essere aumentata fino ad un massimo di 100.000 euro.

Si trasmette, per ogni utile approfondimento, la circolare del 4 gennaio u.s. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (all.1) che contiene alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 9-bis della normativa in esame.

Cordiali saluti

 

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

 

(Dr. Maurizio Pace)

(Sen. Andrea Mandelli)