Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”, detto anche “Decreto prevenzione”.

Molto importante Il comma 6 dell’articolo 11:

al fine di acquisire i dati relativi alla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, stabilisce che la Rev è utilizzata anche per:

• le prescrizioni di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E;

• le richieste di acquisto per approvvigionamento di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari (inoltrabile al distributore all’ingrosso o alla farmacia anche tramite Posta elettronica certificata, purché firmate);

• le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria del veterinario) di medicinali delle sezioni D ed E;

• le prescrizioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E.

Rimangono esclusi dall’utilizzo della prescrizione elettronica i medicinali della sezione A per i quali si continua ad utilizzare la ricetta a ricalco.

IL DECRETO ENTRA IN VIGORE IL 27 SETTEMBRE 2022