Sostanze dopanti: etanolo e glicerolo esclusi lista dopanti

 Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2019 “Modifica al decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee»”.

Il decreto esclude dall’elenco delle sostanze che non sono soggette alla trasmissione dei dati l’alcool etilico e il glicerolo in quanto sono state cancellate dalla lista delle sostanze il cui impiego è considerato doping.

Etanolo e glicerolo erano nell’elenco delle sostanze dopanti ma il decreto del 2006 considerava i dati relativi al loro uso nelle preparazioni magistrali non soggetti a trasmissione mentre adesso le due sostanze non sono più considerate dopanti, perchè escluse dalla lista delle sostanze dopanti. Questo ha comportato l’aggiornamento del D.M. 19.05.2005 riferite ai medicinali e alle preparazioni galeniche contenenti alcool etilico:

art. 2, comma 5, che escludeva, per l’etichettatura dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, l’obbligo di riportare l’apposito pittogramma antidoping previsto dal DM 24.9.2003;
art. 2, comma 6, sulla base del quale il foglio illustrativo dei medicinali contenenti l’eccipiente alcool etilico, esclusi quelli per uso topico, doveva riportare la seguente Avvertenza speciale: «Per chi svolge attività sportiva, l’uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive»;
art. 3, comma 4, in base al quale le preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping, ad eccezione di quelle per uso topico, dovevano riportare soltanto la frase: «Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping»;
art. 3, comma 5, concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità vendute e utilizzate dei principi vietati per doping e l’esclusione del relativo obbligo per le quantità di alcool etilico utilizzate (con riguardo alla trasmissione dei dati, resta naturalmente fermo quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.02.2019

190523 DM 190228 trasmissione dati sostanze dopanti dopo cancellazione etanolo e doping

190628 DM 190410 doping – specialità medicinali esclusione alcool e glicerolo