Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÁ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 4 – Medicinali veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

In riferimento all’argomento di cui all’oggetto, stante anche le diverse richieste pervenute alla
scrivente Direzione generale, si riportano di seguito alcuni chiarimenti a integrazione e modifica della
nota prot. n. 0000634-11/01/2019-DGSAF-MDS-P.
Il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 recante “Modalità applicative delle
disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati” (G.U. Serie
Generale, n. 89 del 15 aprile 2019) ha escluso dal campo di applicazione la prescrizione di medicinali
veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze
stupefacenti e psicotrope ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309


e s.m.i., limitando di fatto, per questi ultimi, la tracciabilità informatizzata alla sola fase di
distribuzione intermedia.
Il decreto legislativo (c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382) di adeguamento al regolamento (UE)
2016/429, di prossima emanazione, introdurrà la dematerializzazione della prescrizione veterinaria
per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E
della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90.

Continuano a essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nella
tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 che prevedono – al momento – l’apposito
ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006.
Viene, inoltre, introdotta la possibilità di effettuare attraverso il sistema della ricetta veterinaria
elettronica le richieste di approvvigionamento – da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari

  • di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali,
    sezioni A, B e C (articolo 42 del D.P.R. 309/90) e le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica
    e propria) per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei
    medicinali, sezioni D ed E.
    Sono, altresì, dematerializzate le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali
    contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B,
    C, D ed E.
    Per quanto sopra descritto, relativamente agli adempimenti da parte del medico veterinario, si
    sottolinea che la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR
    309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema
    Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta elettronica) e, soltanto nelle more
    dell’entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della norma nazionale al regolamento
    (UE) 2016/429 (c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382), se ne raccomanda la stampa, l’apposizione del
    timbro e della firma da parte del medico veterinario. Nell’ottica della semplificazione, inoltre, la
    richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite
    posta elettronica certificata, al titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso/ o della
    farmacia, purché la stessa sia firmata.