Si fa seguito e riferimento a quanto comunicato con la circolare n. 13362 del
1.12.2021, per informare che il Ministero della Salute , a seguito della
richiesta congiunta di chiarimenti delle Federazioni delle professioni sanitarie
sull’utilizzo della piattaforma PN-DGC, ha precisato che l’obbligo della dose di
richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono
decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, secondo i termini
indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021 (cfr. circolare federale n. 13343
del 24/11/2021).
Sin dal 151esimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale
primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il
sistema informativo restituirà il messaggio di “obbligo non rispettato”, in modo da
consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase
di accertamento in contraddittorio.
Pertanto, a partire dal 15 dicembre p.v., i professionisti sanitari che non risultino
ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal
completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in
possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all’Ordine
professionale di appartenenza. L’iscritto non sarà sospeso laddove presenti la
richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 dalla
ricezione dell’invito ad adempiere i sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021
e s.m.i..
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)

13391_Obbligo vaccinale art 4 del DL 44_2021 e s m i chiarimenti per l utilizzo