Vademecum per la prescrizione e la dispensazione del medicinale veterinario attraverso la ricetta elettronica veterinaria. Le indicazioni di base da cui partire per una corretta gestione della Rev

La prescrizione e la dispensazione del medicinale veterinario attraverso la ricetta elettronica veterinaria continuano a generare dubbi nei farmacisti al banco e distorsioni delle procedure ma anche del mercato di questo settore in particolare nei piccoli centri. Numerose le domande su cui ci si confronta tra colleghi sui social network, ancora segnalazioni di anomalie e comportamenti scorretti.

Queste alcune delle criticità emerse e analizzate in un recente incontro tra rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rovigo, dei Veterinari e di Federfarma Rovigo per esaminare lo stato dell’arte a seguito dell’entrata in vigore della Ricetta Elettronica Veterinaria da cui è emerso un vademecum in dieci punti, che, si legge in un circolare dell’Ordine di Rovigo, vuole fornire alcune indicazioni di base da cui partire per una corretta gestione della Rev.

 

Vademecum condiviso: adempimenti e obblighi di farmacisti e veterinari

  1. Il medico veterinario può redigere la ricetta solo per via telematica (sia per i farmaci ad esclusivo uso veterinario sia per i farmaci ad uso umano prescritti in deroga) ed il farmacista deve evadere esclusivamente tali ricette. La ricetta cartacea non può più essere né redatta dal medico veterinario né evasa dal farmacista (ad esclusione dei farmaci stupefacenti).
  2. Per i farmaci stupefacenti il medico veterinario deve effettuare la prescrizione su supporto cartaceo (alla vecchia maniera) ed il farmacista tratterrà la ricetta di carta per gli adempimenti di legge (anche se stampata come fosse una Rev purchè vi siano apposti l’indirizzo del proprietario dell’animale e, in calce, il timbro e la firma del veterinario).
  3. Le Rev per farmaci che richiedono una ricetta ripetibile, salvo diversa indicazione del medico veterinario, sullo schermo del computer si troverà riportato un elenco con la ripetizione dello stesso farmaco per cinque volte. Di tali confezioni ne può essere esitata una sola ma anche, contemporaneamente, due o tre o quattro o tutte quante. Questo può avvenire nell’arco dei tre mesi di validità della Rev. Qualora il proprietario dell’animale acquisti, nell’arco dei tre mesi, solo parte delle cinque confezioni la ricetta rimarrà parzialmente evasa senza nessun tipo di obbligo o conseguenza per gli operatori della filiera.
  4. Si ricorda ai farmacisti di valutare attentamente l’approvvigionamento di un farmaco veterinario su richiesta dell’utente perché non è scontato che il medico veterinario prescriva quanto richiesto perché non è detto che il farmaco in questione sia quello più appropriato a giudizio del prescrittore il quale potrebbe optare per un medicinale diverso.
  5. La Rev richiesta dall’utente al di fuori dalle visite e dai controlli viene fatta pagare dal medico veterinario. È bene che il veterinario ed il farmacista informino l’utente sul modo migliore (dal punto di vista del risparmio di tempo e denaro) per farsi prescrivere farmaci inerenti alle patologie croniche dell’animale.
  6. Il farmacista non può e non deve esitare farmaci veterinari senza la presentazione della ricetta (ovviamente quando necessaria).
  7. Il medico veterinario non può e non deve prescrivere farmaci ad uso umano al di fuori della Rev, utilizzando una ricetta cartacea “normale”. Quando il prescrittore ritiene giustificato l’utilizzo di un farmaco ad uso umano lo può e lo deve prescrivere con una REV, rispettando obbligatoriamente i dettami della cosiddetta “cascata” del farmaco veterinario.
  8. Il medico veterinario è autorizzato a cedere confezioni intere di farmaco veterinario allo scopo di iniziare la terapia.
  9. La ricetta in triplice copia non viene più utilizzata in quanto sostituita dalla Rev e quindi niente va consegnato all’ulss come avveniva per la copia azzurra.
  10. Qualora ci siano discrepanze o dubbi sull’interpretazione delle R o sull’eventuale sostituzione di un farmaco deve esserci la massima collaborazione tra medico veterinario e farmacista al fine di dare piena soddisfazione alle esigenze dell’utente e, soprattutto, degli animali da compagnia che si devono curare.

L’Ordine ribadisce che l’introduzione della Rev non varia la legislazione che sovrintende la durata e la ripetibilità delle ricette per cui:

– la Rev di un farmaco che richiede la Ricetta Ripetibile scade dopo tre mesi ovvero dopo l’erogazione di cinque confezioni;

– la Rev di un farmaco che richiede la Ricetta Non Ripetibile scade dopo trenta giorni;

– la Rev di un farmaco prescritto per animali Destinati alla Produzione di Alimenti scade dopo dieci giorni lavorativi.