La valutazione dell’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo
formativo individuale ECM per l’efficacia delle polizze assicurative si applicherà
soltanto da un prossimo arco temporale di acquisizione dei crediti ECM.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione
Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto già segnalato con la circolare n.
14016 del 21 ottobre u.s., si forniscono i seguenti aggiornamenti.
L’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L.
233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a
decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui
all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura
non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile
in materia di formazione continua in medicina” (si veda in proposito la circolare n. 13440
del 5.1.2022).
Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha
ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero della Salute sulla corretta
interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della
prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la
condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe
trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa
previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.