DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN AMBITO SANITARIO

TETTI DI SPESA FARMACEUTICA (comma 223)
Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura
dell’8,5 per cento del Fondo Sanitario Nazionale a decorrere dall’anno 2024.
Poi, sempre per l’anno 2024, è prevista la rideterminazione del tetto della spesa
farmaceutica convenzionata al 6,8% del Fondo Sanitario Nazionale.
Infine, viene confermato il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas
medicinali già previsto dalla normativa vigente (art. 1, co. 575, della legge 30
dicembre 2018, n. 145), pari allo 0,2 per cento.
MODALITÀ DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI E SISTEMA DI
REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE (commi 224-231)
Allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità,
entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, si
dispone che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provveda ad aggiornare il
prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT),
individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche
farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT (farmaci
essenziali e farmaci per malattie croniche – Determinazione AIFA 29 ottobre 2004)
alla classe A (art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), nonché
l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono
essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie
aperte al pubblico.
In proposito, si ricorda che l’art. 1, comma 426, della L. 147/2013 – introdotto da un
emendamento a firma di Andrea Mandelli e altri – prevede espressamente che “Il
prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con
cadenza annuale, dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad
individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche
possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti
da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da
parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le
farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, determina conseguentemente, a
saldi invariati, l’entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
La norma prevista dalla manovra attua, pertanto, quanto previsto dalla predetta
disposizione normativa
A decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e
da quote fisse, così determinate:

a) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto
dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al
pubblico non superiore a euro 4,00;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al
pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al
pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco
appartenente alle liste di trasparenza (quota che viene rideterminata in euro 0,115 a
decorrere dal 1° gennaio 2025).
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di fascia A è da intendersi invariato.
Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio
nazionale sono altresì riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle
farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle
farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera
c), con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle
farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con
fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.
A decorrere dal 1° marzo 2024, cessa l’applicazione degli sconti, ferme restando le
quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei
farmaci essenziali, per malattie croniche ed equivalenti (con esclusione dei
medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze
derivanti da tale brevetto).
Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle
suddette previsioni, si prevede che, con decreto del Ministero della salute, è istituito
un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale,
monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di
dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico
partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e
delle finanze, dell’Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, senza diritto
alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
In ragione dell’introduzione della nuova disciplina sulla remunerazione delle
farmacie, si dispone l’abrogazione, con decorrenza dal 1° marzo 2024, dell’articolo
1, commi 532-534, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che contiene la
previgente disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale,

espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle
farmacie italiane.
Si prevede, infine, che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), predisponga le linee guida dirette a definire modalità e tempistiche
per l’attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici
regionali di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158.
RIFINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (comma
217)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato è incrementato di 3 miliardi di euro per l’anno 2024, 4 miliardi di euro per
l’anno 2025 e 4,2 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è
ridotto di 84 milioni di euro per l’anno 2033, 180 milioni di euro per l’anno 2034,
293 milioni di euro per l’anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2036.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SSN (comma
164)
La disposizione prevede che i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio
sanitario nazionale possano presentare la domanda di autorizzazione per il
trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
FONDO PER INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E
FONDO PER INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DISABILITÀ
(commi 210-216)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione
delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e
di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025. Si prevede, inoltre, che, a
partire dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari di tali risorse siano sottoposti a
monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
Infine, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito
dall’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è ridotto di 320.369.969 euro
per l’anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026.

LISTE D’ATTESA (comma 232)
Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle
liste d’attesa, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possano avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall’incremento
della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario. A

tal fine, possono coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla
normativa vigente sui limiti posti dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni
sanitarie da privati (articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), come
rideterminato dal successivo comma 233 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 in
esame.
Per l’attuazione delle citate finalità le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per l’anno 2024.
RIDETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA PER GLI ACQUISTI DI
PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATI (comma 233)
Al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica
ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera (art. 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135) è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno
2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per
l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026, fermo restando il
rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
QUOTE PREMIALI IN SANITÀ (comma 234)
Si prevede l’assegnazione in via transitoria, anche per l’anno 2024, delle quote
premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che
abbiano introdotto misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tenendo anche
conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Limitatamente al 2024 viene, infine, disposto l’innalzamento di tale quota allo 0,5
per cento.
FINANZIAMENTO LEA (comma 235)
Per consentire l’aggiornamento dei LEA sono vincolate una quota pari a 50 milioni
di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217.
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA DEI LAVORATORI
FRONTALIERI (commi 237-241)
La disposizione introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria, da
versare alla regione di residenza, a carico dei lavoratori frontalieri, ossia: i residenti
che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario
nazionale e familiari a loro carico; i frontalieri di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di
lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per

l’assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla
Svizzera, dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, aggiunto conformemente al paragrafo 1, lettera i), della sezione A
dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e
successive modificazioni e i familiari a loro carico.
La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione
familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6
per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai
carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni
mese lavorato, da applicare, a decorrere dall’anno 2024, al salario netto percepito in
Svizzera. Le predette somme, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata,
sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e
prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale
trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio
tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono
disponibili annualmente a decorrere dall’anno 2024 per tale finalità.
Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono
individuate le modalità di assegnazione delle somme e di versamento del contributo
nonché la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale
medico e infermieristico.
Infine, si apportano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli
stranieri (D.Lgs. 286/1998), relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo
straniero che opti per l’iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza
assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti
con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente
soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. I
versamenti dei suddetti importi sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i
richiedenti chiedono l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando
esclusivamente il modello F24.
ASSISTENZA TERRITORIALE (commi 244-246)
Al fine di supportare ulteriormente l’implementazione degli standard organizzativi,
quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell’assistenza
territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente,
da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla
legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per
quello convenzionato, si prevede che la spesa massima autorizzata ai sensi
dell’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di
250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e

finanze, le citate somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
FONDO ALZHEIMER E DEMENZE (comma 247)
La dotazione del Fondo per l’Alzheimer e le demenze, istituito dall’articolo 1,
comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nello stato di previsione del
Ministero della salute, viene incrementata di 4,9 milioni per il 2024 e di 15 milioni
per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN SANITA’ (comma 281)
Si prevede che, con accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e
procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, di cui
all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 28 febbraio 2008.
RIPIANO DISAVANZO REGIONI A STATUTO ORDINARIO (commi 455-
463)
Nelle more dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e
dell’attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che
presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli
anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in
proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di
ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota
capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell’ente. Tale contributo
è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il
31 marzo 2024.
I contributi sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del
disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di
ammortamento dei debiti finanziari.
L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei
ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna
per tutto il periodo in cui ne risulta beneficiaria ad assicurare, per ciascun anno o con
altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la
metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei
debiti finanziari, attraverso delle misure tassativamente elencate, o parte di esse, da
adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna
Regione nell’ambito del predetto accordo.
FONDO PER I TEST NEXT-GENERATION SEQUENCING (commi 556-558)
Si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del Fondo
per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, con una
dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, destinato al potenziamento dei
test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima

scelta

come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali
sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non
identificata.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministro
della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del citato fondo, nonché il
sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.
Infine, si dispone che, nelle more dell’aggiornamento dei LEA di cui al d.P.C.M. 12
gennaio 2017, per consentire il potenziamento e l’accesso dei test Next-Generation
Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci
prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo per i test
di Next-Generation Sequencing, istituito dall’articolo 1, comma 684, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, viene rifinanziato con 1 milione di euro.

ALTRE NORME DI INTERESSE

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI
DIPENDENTI (comma 15)
E’ riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei
contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei
lavoratori dipendenti pari al 7% se la retribuzione imponibile mensile è inferiore a
1.923,00 euro; pari al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a
1.923,00 euro, ma inferiore a 2.692,00 euro.
Il suddetto esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE (commi 16-17)
E’ riconosciuta, per il solo periodo di imposta 2024, la possibilità di erogare fringe
benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1.000 euro.
Rientrano nella categoria dei fringe benefit per il 2024 il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai
medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per
l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste
dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (che non sono in affido
esclusivo all’altro genitore e che percepiscono un reddito inferiore a 4.000 euro se
hanno un’età inferiore a ventiquattro anni o percepiscono 2.840,51 euro se hanno
un’età superiore), il suddetto limite di esenzione aumenta a 2.000 euro. Tale limite si
applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto,
indicando il codice fiscale dei figli.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO PER I LAVORATORI
DIPENDENTI (comma 18)
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui
premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, è ridotta al 5 per cento. Tale aliquota è applicabile ai premi erogati entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL
TRIENNIO 2022-2024 (commi 27-31)
Si incrementano di 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e di 5 miliardi di euro annui a
decorrere dall’anno 2025 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici per il personale
statale in regime di diritto pubblico.
Le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri comprendono anche i
riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell’altro
personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell’atto di indirizzo di cui
all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
PLASTIC TAX (comma 44)
E’ previsto lo spostamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza
dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di
Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
IVA PRODOTTI INFANZIA E IGIENE INTIMA FEMMINILE (comma 45)
A partire dal 1° gennaio 2024 è previsto l’aumento dal 5% al 10% dell’IVA sulle
cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile (prodotti assorbenti,
tamponi e coppette mestruali).
La stessa aliquota del 10% viene riservata anche ad alcuni prodotti per l’infanzia,
come latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella
prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni
per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine,
semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini.
ACCISE TABACCHI (comma 48)
Si stabilisce un aumento dell’ammontare delle accise per le sigarette, determinando
l’importo specifico fisso per unità di prodotto: per l’anno 2024, in 29,30 euro (da
28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70
euro) per 1.000 sigarette.
L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro
148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette.
Per le sigarette, l’onere fiscale minimo viene aumentato: il PMP (prezzo medio
ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per
il 2025.

Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno
sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente
previsto) dal 2026.
Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati
all’immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari: per i prodotti contenenti nicotina dal 15% al 16% nel 2025
e dal 15% al 17% dal 2026; per i prodotti non contenenti nicotina dal 10% all’11%
nel 2025 e dal 10% al 12% dal 2026.
CONGEDO PARENTALE (comma 179)
La disposizione modifica la misura dell’indennità per i periodi di congedo parentale
spettante a ciascun genitore lavoratore di cui al decreto legislativo n. 151/2001,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53”. Si prevede ora che per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo
anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non
trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa
tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di
vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo
di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un
ulteriore mese. Per il solo anno 2024 è stabilito che il secondo mese sarà
indennizzato all’80 per cento, anziché al 60 per cento.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180-182)
E’ riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle
lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100
per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno
di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su
base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più
piccolo.
Per tali esoneri resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ANIMALI D’AFFEZIONE (commi 207-209)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo destinato
a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e
operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari.
Al predetto fondo è disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l’anno 2024,
250.000 euro per l’anno 2025 e 250.000 euro per l’anno 2026 e possono accedervi i
proprietari di animali d’affezione che abbiano un valore dell’ISEE inferiore a 16.215
euro e un’età superiore a sessantacinque anni.

Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse e i
requisiti e le modalità di accesso al fondo.