Si fornisce, di seguito, un breve riepilogo degli adempimenti professionali e
delle scadenze di fine anno.

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n.
309/1990)

Il registro di entrata ed uscita stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre
di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle
quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con
l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
L’art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l’arresto sino a due
anni o con l’ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84 €, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
Si ricorda che sono state depenalizzate solo le violazioni formali nella tenuta
del Registro per le quali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 1.500 (restano penali la omessa registrazione, la tenuta
del registro non vidimato, la mancata documentazione giustificativa, ecc..).
Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni
inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare

tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei
medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la
denuncia.
Da un punto di vista operativo, si consiglia di sostituire annualmente il
registro dopo la chiusura e, a tal proposito, si rammenta che la L. 38/2010 ha
modificato l’art. 60 del D.P.R. 309/1990, introducendo la durata di due anni per
l’obbligo di conservazione del registro.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9
novembre 2015, in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di
origine vegetale a base di cannabis (cfr circolari federali n. 9623 del 14.12.2015;
9674 del 18.1.2016, n. 10242 del 16.12.2016; n. 10336 del 27.2.2017, n. 10749 del
18.12.2017; n. 11234 del 23.11.2018), sul registro di entrata e uscita deve ora essere
registrata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a
base di cannabis.
Va inoltre tenuto presente che, con D.M. 28 ottobre 2020 (cfr circolare
federale n. 12596 del 2.11.2020), è stata sospesa l’entrata in vigore del DM 1 ottobre
2020 recante inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al D.P.R.
309/1990 delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo
(CBD) ottenuto da estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in

considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-
scientifica richiesti all’Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità.

L’entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei suddetti
pareri. Pertanto, il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di
stupefacenti e sostanze psicotrope.


Trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi ai principi attivi
vietati per doping

Con D.M. 28 giugno 2022 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e
pratiche mediche il cui impiego è considerato doping (cfr. circolare federale n.
14058 del 9.11.2022).
In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal D.M.
24.10.2006, come modificato dal D.M. 28 febbraio 2019 (cfr circolare federale n.
11549 del 29.5.2019 e n. 11774 del 22.10.2019), i farmacisti sono tenuti ad inviare
al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle
preparazioni magistrali nell’anno 2022 entro il 31 gennaio 2023 e, da tale data, a
conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi
attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico.
A patire dal 1° gennaio 2023 sarà disponibile sul sito del Ministero della
salute (clicca qui) un apposito modulo per la trasmissione dei dati.


Trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e
veterinarie

In base a quanto disposto dall’art. 7 del Decreto 19.10.2020 del Min.
Economia e Finanze, come modificato dal D.M 2.2.2022, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell’8.2.2022, le scadenze per l’invio al sistema delle spese relative
all’anno 2022, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione
dei redditi precompilata, risultano essere le seguenti:
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre
dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre
dell’anno 2022;
f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le
spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.
Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e
veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al
documento fiscale.


Scontrino elettronico. Scadenza per l’adeguamento software dei registratori
telematici al tracciato 7.0

Come si ricorderà, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 7 settembre 2021, ha modificato dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data
definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei
corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 –
giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.
Sul punto l’art. 8 del D.L. n. 176/2022 (decreto aiuti quater) prevede la
concessione di un contributo per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli
strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica,
complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50
euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per
l’anno 2023.
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da
utilizzare in compensazione. Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima
liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è
stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno fornite le
indicazioni sulle modalità di accesso al contributo.


Nuova Sabatini green: termini e modalità di presentazione delle domande
per la concessione e l’erogazione dei contributi
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con apposito comunicato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, ha annunciato che con
circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 (Nuova Sabatini) sono stati
definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione
e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, recante la
nuova disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese.
Le domande per beneficiare delle agevolazioni potranno essere presentate dal
1° gennaio 2023.
Da tale data sarà operativa la nuova linea di intervento della misura, che si
affianca a quelle relative agli investimenti in beni strumentali e agli investimenti
4.0, finalizzata al sostegno degli investimenti «green», correlati all’acquisto, o
acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti
e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale,
nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei
processi produttivi.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (Dr. Andrea Mandelli)